PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli nella filiera agro-alimentare e la rintracciabilità dei prezzi all'origine.

Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge si intende per prezzo all'origine quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il prezzo riportato in fattura accompagna il prodotto in tutte le fasi successive, dall'origine al consumo finale.
      2. Il prezzo all'origine dei prodotti è riportato in tutte le fatture delle fasi successive della filiera commerciale, assieme ai relativi ricarichi documentabili dalle fatture emesse.

Art. 3.

      1. Il prezzo all'origine dei prodotti deve essere indicato nella etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare anche il prezzo intermedio di acquisto all'ingrosso.

Art. 4.

      1. I titolari degli esercizi commerciali possono, separatamente dall'etichetta di cui all'articolo 3, riportare, anche analiticamente,

 

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i costi fissi unitari gravanti sul prodotto e desunti sommariamente dal bilancio dell'esercizio commerciale.

Art. 5.

      1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.